La legge n. 41 del 23 marzo 2016, in vigore dal 25 marzo, ha introdotto i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Inoltre ha innovato le misure punitive previste in caso di sinistro stradale, sia con lesioni giudicate guaribili in un periodo di tempo superiore a 40 giorni, sia in caso di decesso.
Per quanto riguarda il reato di omicidio stradale, sono state individuate tre tipologie (generica, grave e gravissima) e le ulteriori aggravanti derivanti dalla condotta di guida.
Per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e causa la morte di qualcuno, la reclusione va da 8 a 12 anni.
Se l’investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 4 a 8 anni.
In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata, fino ad un limite massimo di 18 anni.
La sanzione è aumentata, inoltre, se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo.
E’ stabilita una specifica aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga.
Ovviamente non sono esclusi da questa legge neppure i camionisti e autisti di autobus che, se trovati con un tasso alcolico superiore agli 0.8 g/l, rientrano direttamente nella fattispecie di omicidio e di lesioni gravissime.
Relativamente alle lesioni personali stradali, è punito da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando esse derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada; con la reclusione da 3 a 5 anni per contusioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime o permanenti per chi guida non sobrio, non lucido o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
E’ stata eliminata, inoltre, anche la possibilità di applicare in via alternativa la multa e sono stati raddoppiati i termini di prescrizione per l’omicidio stradale.
Si prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di “omicidio colposo stradale” e l’arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. L’interessato non potrà conseguirne un’altra prima che siano trascorsi 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni).
In caso di fuga, l’arco temporale aumenta fino a 30 anni dalla revoca.
Se l’indagato rifiuta di sottoporsi ai normali controlli di polizia per l’accertamento della guida alterata dall’alcol e dalla droga, infine, la procura potrà autorizzare la polizia ad effettuare dei controlli sanitari obbligatori a carico del conducente.
Per leggere il testo integrale della legge, si può accedere al seguente link http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;41