Share, , Google Plus, Pinterest,

Stampa

Posted in:

Interpretazione degli interventi chirurgici in una polizza sanitaria

La sentenza n. 17020 del 20/08/2015 della Corte di Cassazione fa riferimento all’interpretazione da fornire, nell’ambito di assicurazioni sanitarie, al termine di “interventi chirurgici” e all’equiparabilità degli stessi.

Nel caso specifico si tratta di un’operazione effettuata con tecniche di carattere innovativo e microinvasivo rispetto alle tradizionali (con l’utilizzo di bisturi e incisione di tessuti).

Mentre l’assicuratore richiede di restringere l’oggetto del rischio, l’assicurato che aveva sottoscritto una polizza sanitaria domanda una interpretazione estensiva della stessa.

La Corte d’Appello dà inizialmente ragione all’assicuratore, arrivando così al giudizio in Cassazione che ribalta la sentenza in favore dell’assicurato.

La Suprema Corte, infatti, in riferimento agli articoli n. 1362, 1363, 1369 e 1370 del Codice Civile sull’interpretazione degli interventi coperti dalla polizza, indica che gli stessi sono stati formulati con specifico riguardo all’obiettivo dell’intervento chirurgico, ovvero il suo scopo terapeutico. Non ponendo l’accento sulle tecniche operative utilizzate, quindi, accoglie la richiesta di indennizzo dell’assicurato.