Stabilire se un fenomeno di pioggia intensa e persistente, tale da assumere i connotati di una pioggia definita come di eccezionale intensità, alla luce degli acquisiti dati pluviometrici, possa costituire o meno un evento riconducibile alla fattispecie del fortuito, idoneo di per sé ad interrompere il nesso di casualità, deve essere di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.
E’ evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, sala l’ipotesi in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una cor(responsabilità) del soggetto che invoca l’esimente in questione.
La Suprema Corte si è pronunciata così con la sentenza n. 5877 del 24 marzo 2016, la quale fa anche un riassunto di alcune pronunce precedenti con la disamina delle responsabilità dell’Ente pubblico e del condominio.