Una Società “affida” ad un’altra alcuni dipendenti per eseguire determinati lavori. Un dipendente si infortunia riportando gravi lesioni.
Chi ne risponde?
Questa la risposta della Suprema Corte nella sentenza allegata:
• Il datore di lavoro è responsabile poichè in caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del d.lgs. 81/2008, «sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del lavoratore»;
• l’utilizzatore viene ritenuto responsabile poiché, in materia di normativa antinfortunistica, l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che nell’impresa hanno prestato la loro opera a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e per non avere messo a disposizione degli operai attrezzature idonee a movimentare tali carichi (aveva infatti fornito unicamente un carrellino).
Quello che può maggiormente interessare gli assicuratori sono le due domande:
a) è assicurato il datore di lavoro nelle polizze RCT-O?
b) e l’utilizzatore?
Naturalmente occorre verificare i vari stampati e le condizioni aggiuntive od accessorie, ma non sono pochi gli stampati di Compagnia che non prevedono queste tipologie di danni.