Con la copertura Leasing Strumentale vengono assicurati beni oggetto di locazione finanziaria quali macchinari, impianti, apparecchiature, attrezzature e simili esclusi natanti, aeromobili, autoveicoli, mezzi di trasporto targati, containers, strumenti musicali ed impianti per discoteche, macchine sperimentali o prototipi.
I beni che vengono dati in locazione dal Locatore/Società di Leasing (Assicurato) al Locatario (Contraente) possono essere nuovi e, in tal caso, la somma assicurata dovrà corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo. E’ possibile assicurare anche beni usati/revisionati, per i quali bisogna indicare il valore allo stato d’uso.
La polizza è formata dalle sezioni:
- Sezione “Danni alle cose”
- Sezione “Responsabilità Civile verso Terzi della proprietà”
La Sezione “Danni alle cose” – obbligatoria – indennizza i danni materiali e diretti ai beni strumentali e si articola nelle seguenti forme di copertura, alternative tra di loro:
Completa | Indennizza i danni materiali e diretti derivanti da qualsiasi causa accidentale. Per gli impianti o macchine usate, se l’assicurazione viene prestata in base al “valore allo stato d’uso”, non può essere concessa la forma di copertura “completa” (quest’ultima è infatti vincolata alla somma assicurata “a nuovo” e concedibile anche per gli impianti e macchine usate se revisionate). |
Garanzia limitata A | Sono indennizzati esclusivamente i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina. |
Garanzia limitata B | Sono indennizzati esclusivamente i danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d’aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento. |
Con la sezione “Responsabilità Civile verso Terzi della proprietà” – facoltativa – prestata solamente a favore del Locatore/Società di Leasing, tiene indenne l’Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di indennizzo (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dalle cose assicurate per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale.
Tariffe e deducibili
Tassi e deducibili variano in funzione del Settore Merceologico, Valore/Tipologia del bene e garanzie prestate.
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